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LE MISURE DI “PREVENZIONE”

Qualche giorno fa a Roma una compagna ha ricevuto un avviso orale che la indica come soggetto pericoloso anche se non gli viene imputato nessun reato specifico. Dato il sempre più diffuso uso di questi provvedimenti infami, chiamati “misure di prevenzione”, ne riportiamo una breve spiegazione. Spesso infatti i compagni vengono a conoscenza di queste norme solo quando li toccano in prima persona mentre sarebbe bene essere preparati per far si che la repressione non ci colga sempre di sorpresa.

 

LE MISURE DI PREVENZIONE

Legge 1423 del 27.12.1956

 

Le misure di prevenzione sono dei provvedimenti imposti a persone che, anche se non hanno commesso alcun reato, sono sospettate di svolgere attività contrarie alla pubblica morale o al buon costume o di compiere atti preparatori diretti alla sovversione dell’ordinamento statale col compimento di uno dei reati previsti dagli artt. Da422 a437 del Codice penale (es.incendio, detenzione o fabbricazione di esplosivi) o col compimento dei reati di banda armata, insurrezione armata, sequestro di persona.

Per tutte le misure preventive la durata minima è di 1 anno

 

AVVISO ORALE

art. 1 della L. 3 agosto 1988 n. 327

Il questore della provincia in cui la persona dimora provvede ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Si rivolge a tre categorie di persone: “per coloro che, sulla base di elementi di fatto, siano abitualmente dediti a traffici delittuosi; per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; per il loro comportamento debba ritenersi che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

Si può chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso il termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.  Rimane poi la possibilità di ricorrere al TAR che ha un giudice monocratico non gerarchico, ma il costo si aggira sui 500 euro.

Dopo almeno sessanta giorni e non più di tre anni dalla data dell’avviso orale, il questore può proporre l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale . Se l’avviso orale è l’anticamera necessaria per la sorveglianza speciale il passaggio non è però automatico.

 

FOGLIO DI VIA

art 2L. 1423/56

 

Obbligo imposto dalla questura di tornare al luogo di residenza per persone che si trovano fuori dal proprio comune di residenza e che siano ritenute pericolose per la sicurezza pubblica.

Il provvedimento, sotto il profilo documentale, si sostanzia in due atti: l’ordine di rimpatrio e il foglio che contiene l’ordine di esecuzione del provvedimento, le modalità del rimpatrio e i sospetti di pericolosità addotti alla persona che riceve la misura preventiva.

Durata: da1 a3 anni.

La violazione dell’atto prevede la reclusione da1 a6 mesi.

 

SORVEGLIANZA SPECIALE

 

Sono norme di vita imposte a discrezione del Tribunale alle persone di cui all’art.1 (avviso orale) . Es. obbligo di rincasare ad una certa ora, divieto di frequentare alcuni posti, divieto di partecipare a riunioni pubbliche, di utilizzare strumenti informatici di cifratura o crittazione di messaggi e comunicazioni, obbligo di cercare un lavoro, di fissare la propria dimora etc.

Il Tribunale può imporre anche la sospensione dell’amministrazione dei beni personali (tranne quelli destinati all’attività professionale).

Può essere associata all’obbligo o al divieto di soggiorno. In questi casi può essere inoltre prescritto:
1) di non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati e a ogni chiamata di essa.
Alle persone di cui sopra è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Durata: min 1 anno max 5 anni

Il non rispetto degli obblighi prevede la reclusione da 3 mesi a 1 anno e con la multa da euro1549,37 aeuro 5164,57 ; se l’inosservanza riguarda la sorveglianza con l’obbligo o il divieto di soggiorno la reclusione va da1 a5 anni.

La magistratura può autorizzare gli ufficiali (non gli agenti) di Polizia a mettere sotto controllo il telefono alle persone sotto sorveglianza speciale con obbligo o divieto di dimora. L’autorizzazione vale 15 giorni ed è rinnovabile ma le intercettazioni sono utilizzabili solo per valutare la revoca delle misure di prevenzione, non possono costituire prova a carico della persona a fini processuali.

L’interessato può in ogni momento presentare domanda di revoca al Tribunale, in caso di rifiuto è possibile ricorrere alla Corte d’appello e quindi alla Cassazione.